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EREDITA': COME CAVARSELA NEI MILLE CAVILLI DELLA BUROCRAZIA CHE REGOLA LA SUCCESSIONE


Eredità e diritto successorio

Se è vero che le eredità possono sovente apportare indubbi benefici economici, ad esse si accompagna sempre una complessità burocratica – specie nella zona di Trieste, caratterizzata dalle particolarità del sistema tavolare – cui non è sempre semplice venire a capo senza l’assistenza di un avvocato esperto in una materia in verità assai complessa.


Purtroppo, infatti, nel corso della vita, ci si ritrova all’improvviso colpiti da avvenimenti infelici tra i più gravi di essi, sicuramente, v’è la perdita di una persona cara. Si tratta, giuridicamente parlando, dell’apertura della successione, che si verifica al momento del decesso di una persona.

Pur nel mezzo di una situazione di una situazione a livello emotivo certamente delicata, tuttavia, occorre mantenersi lucidi, giacché gli adempimenti da espletare presso i pubblici uffici in materia successoria non sono affatto pochi – specie in quel di Trieste.

Vediamone quindi per sommi capi – e senza pretese di completezza, dal momento che questo argomento meriterebbe una trattazione ben più ampia – i fondamentali, nella speranza di fornire qualche lume al lettore in procinto di addentrarsi nella selva della burocrazia degli uffici, triestini e non.


Anzitutto, la prima decisione da prendere sarà quella concernente la rinuncia o accettazione dell’eredità: se, infatti, l’accettazione ben può essere anche tacita – tramite, ad esempio, la vendita di un bene del defunto o il pagamento, magari in buona fede, di un suo debito – la rinuncia richiede l’atto pubblico. Occorre, quindi, prestare la massima attenzione, per non trovarsi, a propria insaputa, gravati da una congerie di debiti non saldati del c.d. de cuius (la persona scomparsa) di cui i creditori non mancheranno di chiedere il soddisfo all’erede c.d. semplice. .

V’è da dire – e sarà oggetto di approfondimento di un altro articolo – che tale situazione può essere scongiurata tramite l’istituto della c.d. accettazione con beneficio d’inventario, che, lungi dal consentire di ereditare solo l’attivo (in altre parole la “parte buona” del patrimonio lasciato dal defunto) permette comunque di limitare le pretese dei creditori del de cuius alle sostanze da questi trasmesse in eredità. In sintesi, tramite questa scelta, i debiti contratti dal defunto non potranno intaccare le sostanze dell’erede.

Tale breve precisazione era necessaria in quanto, qualora si decida di percorrere questa strada – magari perché non si è sicuri si tratti di un’eredità positiva, o perché non v’è certezza dei beni rientranti nell’asse ereditario – il primo adempimento da portare a termine sarà, previo versamento delle relative imposte e tributi, proporre un ricorso al Tribunale competente (ossia quello del luogo di apertura della successione ) per ottenere la nomina del cancelliere o di un notaio affinché provvedano a redigere, per l’appunto, l’inventario dei beni lasciati dal defunto.


A tale operazione, la legge riconnette tuttavia un adempimento ed un termine di decadenza da essa distinti: il chiamato all’eredità, infatti, ha due scelte. La prima di esse è, tramite dichiarazione resa innanzi al notaio – o, con costi notevolmente minori all’ufficiale giudiziario del Tribunale competente – dichiarare di accettare l’eredità (naturalmente con beneficio d’inventario): ad essa dovrà tuttavia seguire, nel termine perentorio di tre mesi (prorogabile) la redazione dell’inventario di cui sopra. Altrimenti, il chiamato all’eredità può scegliere di richiedere dapprima la redazione dell’inventario, salvo poi dover accettare – se lo ritiene - nel termine di 40 giorni dalla formazione dello stesso.


Giunti a questo punto, tanto qualora si sia percorsa la strada dell’accettazione semplice quanto se si sia optato per quella “beneficiata”, occorre provvedere alla regolarizzazione fiscale della pratica successoria.

Ciò comporta anzitutto, qualora non si ricada in una delle situazioni di esenzione, la necessità di presentare la dichiarazione di successione (cui si dedicherà un approfondimento apposito) entro 12 mesi dal decesso (o entro 12 mesi dalla scadenza del termine per la redazione dell’inventario, cui si è accennato sopra): in caso di presentazione tardiva, sono previste sanzioni.

La dichiarazione di successione può essere ostica da redigere, tanto più che, per non incorrere in errori, è bene affidarsi ad un professionista. Richiede numerose autocertificazioni (dello stato di famiglia degli eredi, del certificato di morte, dello stato di famiglia storico del de cuius ed altro ancora) oltre ad un numero variabile di documenti, tra cui – sebbene non obbligatorie – le visure catastali e, per i territori ove vige il sistema tavolare, quale la provincia di Trieste, le visure tavolari, oltre che, nei relativi casi, di copia del verbale d’inventario.


Ma a cosa serve la dichiarazione di successione? Principalmente, ha valenza fiscale: ossia, permette di individuare le imposte che dovranno essere versate all’erario. Si tratta, principalmente, dell’imposta di successione (per la quale, ad ogni modo, per determinate categorie di eredi vige una franchigia molto alta) e delle imposte in autoliquidazione, ossia il cui calcolo incombe sugli eredi medesimi.

Queste ultime dovranno, infatti, essere calcolate dagli eredi e versate antecedentemente alla presentazione della denuncia di successione – tanto che i relativi F23 quietanzati dovranno essere allegati alla medesima – mentre la seconda verrà calcolata dall’Agenzia delle Entrata, se dovuta.

Si tratta – e sempre unicamente per le zone in cui vige il sistema tavolare, tra cui, per l’appunto, Trieste – delle imposte ipotecarie, catastali e dei tributi speciali (il cui importo varia a seconda del numero di pagine compilate e di copie). Per quanto concerne l’imposta ipotecaria, invece, essa corrisponde all’2% del valore degli immobili caduti in successione, mentre con riferimento all’imposta catastale, la stessa si attesta all’1% del medesimo valore, con un minimo dovuto di € 200,00 per ciascuna: in parole povere, qualora l’1% e 2% del valore degli immobili – o delle quote di proprietà degli immobili, si badi bene – sia inferiore ad € 200,00, sarà comunque dovuta quest’ultima cifra.

Ma non solo: tale pagamento in misura fissa (€ 200,00 per ciascuna delle due imposte) sarà dovuta anche qualora uno degli eredi – anche uno solo di essi - potrà usufruire, con riferimento all’immobile caduto in successione, delle agevolazioni per la prima casa, con notevole vantaggio economico.


Occorre prestare attenzione, inoltre, al numero delle copie da presentare all’Agenzia delle Entrate: occorrerà, infatti, tenere presente che detta dichiarazione, in una successione priva di particolari complessità, dovrà essere poi presentata:

  1. Al catasto, per la voltura degli immobili contro il defunto ed in favore degli eredi;

  2. Al Tribunale, per ottenere l’emissione del certificato d’eredità.

  3. All’ufficio tavolare, per l’intavolazione del diritto di proprietà;

  4. Presso gli istituti bancari (e la relativa copia necessiterà di una marca da bollo da 16 euro).

Il che ci porta all’ulteriore adempimento cui fare cenno: la voltura catastale degli immobili.

A seguito dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo in cui si è aperta la successione, infatti, oltre a venir rilasciata una ricevuta con i dettagli circa l’avvenuta denuncia, decorre il termine di 30 giorni per presentare domanda di voltura catastale, scadenza anch’essa posta a pena di sanzioni.

A tal fine, si può utilizzare il software messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate oppure redigere domanda cartacea tramite i modelli disponibili presso gli uffici: in entrambi i casi, ciò comporterà l’accatastamento della proprietà – o della quota di essa – in favore del/degli erede/i.


Parallelamente, a Trieste e nelle altre zone di vigenza del sistema tavolare, occorrerà – sotto il versante prettamente civilistico – provvedere ad “intavolare” il diritto di proprietà, così come ereditato. E’ infatti giusto il caso di ricordare che, a differenza del resto d’Italia, nel triestino, nel goriziano, e negli altri territori sopra ricordati, la regola generale prevede che le risultanze del Libro Maestro costituiscano – ossia siano determinanti ai fini dell’esistenza o meno – dei diritti reali sui beni immobili, tra cui, in primis, il diritto di proprietà.

Ciò premesso, il primo passo è proporre ricorso al Tribunale del circondario in cui è compreso il luogo ove si è aperta la successione – ossia dov’è avvenuto il decesso: si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione che prevede, oltre all’iscrizione a ruolo dell’atto introduttivo, anche il versamento del Contributo Unificato (nel 2016, fissato in € 98,00) ed delle c.d. anticipazioni forfetarie (€ 27,00).

Tale atto dovrà necessariamente essere corredato da diversi allegati, tra cui il certificato di morte del de cuius, copia della dichiarazione di successione e le visure tavolari millesimali.

Emesso tale decreto, sulla base di esso potrà finalmente proporsi l'ultimo - si spera! - atto riconnesso alla nostra pratica successoria, ossia la domanda tavolare per addivenire infine, in tal modo, all’intavolazione del diritto di proprietà sui beni ereditati.

In conclusione, si tratta di una trafila non certo semplice: ma armandosi di pazienza - o, più comodamente, di un professionista esperto in tale materia - i risultati non potranno che essere ottimali.


Avv. Paolo Ruaro

 

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